Esclusione Titoli di Stato : in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’adeguamento di calcolo INPS.
In data 14 gennaio 2025, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM che introduce nuovi
criteri per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), modificando il precedente DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.
Principali novità
Tra le innovazioni più significative apportate dal decreto, si evidenzia l’esclusione, fino a un massimo di
50.000 euro, del valore dei toli di Stato dal calcolo dell’ISEE.
Tale misura si estende anche ad altri strumenti di risparmio garantiti, quali i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.
Regime transitorio
Le attestazioni ISEE già rilasciate rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale e continueranno a
consentire l’accesso alle prestazioni agevolate.
Tuttavia, l’entrata in vigore delle nuove regole nel 2025 comporterà l’applicazione di un calcolo aggiornato dell’ISEE per i nuclei familiari beneficiari della franchigia, in relazione al momento di recepimento del provvedimento.
Iter procedurale e applicazione delle nuove regole
Attualmente, il decreto è in attesa della registrazione presso la Corte dei conti e della successiva
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, necessari per la sua piena efficacia. Solo dopo tale pubblicazione,
l’INPS sarà chiamato ad aggiornare l’algoritmo di calcolo per recepire la franchigia, senza necessità di
modifiche alle istruzioni operative o ai modelli DSU. Di conseguenza, la franchigia sarà applicata
automaticamente nel calcolo dell’ISEE dopo che la legge diventerà operativa, dopo i passaggi sopra esposti .
Quindi se l’ISEE viene spedito prima di tale operatività, nel calcolo saranno ricompresi anche i toli di Stato,
buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale anche se inferiori a 50000,00 euro.